Rappresentanze della CIPRA

Strumenti personali

  Filtro di ricerca  

Notizie

L'attuazione della Convenzione delle Alpi dal punto di vista giuridico

16/12/2003 / Werner Schroeder
L'attuazione della Convenzione delle Alpi (CA) significa realizzare la Convenzione e i suoi protocolli a livello nazionale, regionale e locale attraverso l'applicazione e l'interpretazione da parte delle autorità e dei tribunali nazionali, nonché attraverso l'adeguamento delle normative nazionali mediante misure legislative.
Norme di diritto internazionale concernenti l'attuazione della Convenzione delle Alpi
La CA è un trattato internazionale con carattere vincolante, che tuttavia contiene solo impegni di carattere generale. La definizione di concrete norme e disposizioni di diritto internazionale è affidata ai protocolli, i quali rappresentano a loro volta altrettanti trattati internazionali.
Le disposizioni dei protocolli sono "self-executing" solo se esse sono chiaramente definite. Se invece esse prevedono solo, ad esempio, l'obbligo di "tener conto" di criteri per la protezione dell'ambiente nell'ambito della politica nazionale, esse non sono "self-executing", come del resto avviene per la CA.

Effetti della Convenzione delle Alpi nel diritto austriaco
La CA è stata recepita nel diritto austriaco in base all'art. 50 della Costituzione federale austriaca. Tuttavia la CA stessa è stata recepita con "riserva di attuazione", attraverso cui si precisa che la sua concreta applicazione è subordinata alla promulgazione di leggi, mentre è esclusa la sua applicazione da parte di tribunali e autorità amministrative. Tuttavia essa è parte integrante del diritto austriaco e deve perciò essere presa in considerazione come norma di riferimento. I protocolli invece sono stati recepiti senza riserva, dal che consegue loro immediata applicabilità. Eventuali conflitti dei protocolli con leggi austriache devono essere risolti in base ai principi generali (la norma più specifica ha priorità rispetto alla più generale, la più recente rispetto alla più vecchia e così via).
Problemi di diritto comunitario nell'attuazione della Convenzione delle Alpi
La Comunità Europea ha sottoscritto la Convenzione quadro e tre protocolli, senza però ratificarli.
Qualora il Consiglio decidesse l'approvazione della CA e dei protocolli, essi, in quanto "Trattato comunitario", diventerebbero vincolanti per gli organi comunitari e per gli Stati membri.
Fin da ora tuttavia la CA produce effetti a livello comunitario: essa può essere presa in considerazione nella valutazione di interessi diversi, ad esempio tra protezione dell'ambiente e libera circolazione delle merci, come si è verificato nella controversia sulla responsabilità della Repubblica d'Austria in merito al blocco del Brennero.
Esempi di presa in considerazione di protocolli nell'applicazione del diritto austriaco
L'autorizzazione di una funivia nella Zillertal è stata respinta dall'autorità per la protezione della natura facendo riferimento all'art. 14, comma 1 del protocollo Difesa del suolo. Le autorizzazioni di piste da sci nei boschi aventi funzione di protezione devono essere concesse solo in "casi eccezionali" e in attuazione di misure di compensazione, mentre su terreni instabili non devono essere concesse in nessun caso. Questa disposizione potrebbe addirittura essere applicata direttamente come divieto. Le autorità del Tirolo tuttavia si lasciano coinvolgere quantomeno nell'interpretazione del diritto ambientale nazionale (ad esempio nel concetto di "interessi della protezione della natura" in base al § 27 della Legge per la protezione della natura del Tirolo).
Con la stessa argomentazione, l'autorità per la protezione della natura di secondo grado ha respinto la richiesta di autorizzazione presentata da una società funiviaria di trasportare gli sciatori per mezzo di cingolati in una valle del Silvretta, facendo riferimento all'art. 36 comma 3 del protocollo Turismo del giugno 2003.
Considerazione conclusiva
I critici temono che i protocolli siano così complessi e stratificati, che nei confronti di pressoché ogni misura statale si possa affermare che essa violi una disposizione della CA. Questo inconveniente sarebbe superato se le autorità e i tribunali si occupassero in modo più approfondito della CA.
Fonte : CIPRA-Info 70