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Piste da sci in Baviera - una fiaba invernale?

20/12/2004 / CIPRA Internationale Alpenschutzkommission
In Baviera gli operatori degli impianti a fune si erano finora mostrati invidiosi nei confronti dei loro vicini austriaci: mentre questi producevano neve artificiale in gran quantità per mantenere alto il morale degli sciatori, loro si ritrovavano a fare i conti con inverni sempre più avari di neve.
Da tempo ormai le regioni degli sport invernali non sono più in grado di garantire la copertura nevosa. Per questo motivo il Consiglio federale bavarese ha semplificato la pratica per l'approvazione dell'innevamento artificiale, con grande gioia dei proprietari degli impianti a fune e degli operatori del settore. La delibera del Consiglio prolunga di due mesi il periodo di funzionamento dei cannoni. In futuro sarà possibile innevare artificialmente da metà novembre alla fine di marzo anche al di sopra del limite della vegetazione.
Con la semplificazione delle norme sull'innevamento il governo si propone di reagire ai dati negativi delle presenze invernali nelle località della Baviera e al relativo giro d'affari. Tuttavia le statistiche del Bayern Tourismus Marketing riportano altri dati secondo cui la Baviera avrebbe fatto registrare negli ultimi cinque anni un incremento delle presenze invernali pari al 12% percento. Non è più valido asserire che l'utilizzo dei cannoni comporterebbe un incremento della domanda turistica. Gli ambientalisti e l'opposizione parlamentare criticano la semplificazione delle norme sull'innevamento, giudicandola un'errata reazione ad inverni sempre più poveri di neve. L'utilizzo dei cannoni artificiali mirerebbe soltanto ad aspettative di guadagno a breve termine, lasciando totalmente ignorati progetti di sostenibilità turistica. Le ricadute per il suolo, la vegetazione e la fauna sarebbero evidenti. Fuori discussione sono i costi dell'energia e l'enorme fabbisogno idrico collegati all'uso dei cannoni artificiali.

Info:www.br-online.de/umwelt-gesundheit/thema
Convenzione delle Alpi: Protocollo Turismo: Articolo 14 (2)
Le legislazioni nazionali possono autorizzare la fabbricazione di neve durante i periodi di freddo specifici di ogni sito, in particolare per rendere più sicure le zone esposte qualora le condizioni idrologiche, climatiche e ecologiche del rispettivo sito lo consentano.