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La Svizzera tutela i prodotti di montagna e d'alpeggio

16/11/2006 / alpMedia
Per le consumatrici e i consumatori i prodotti di montagna sono sinonimo di gusto, natura e tradizione. Finora però l'utilizzo dei termini "montagna" e "malga" nella denominazione di prodotti non è regolamentata chiaramente, cosa che ne ha consentito un uso improprio.
Il Consiglio federale svizzero ha ora approvato un'ordinanza che garantisce che un prodotto con la denominazione "montagna", ad esempio "formaggio di montagna", provenga realmente dalla montagna. Si vogliono così creare migliori condizioni per la commercializzazione di prodotti di qualità delle regioni di montagna.
Dal 2007 i prodotti potranno recare la denominazione "di montagna" soltanto se le materie prime provengono da un'area di montagna e di alpeggio definita con precisione e se queste sono state trasformate in tale regione, compresi i comuni limitrofi. Se i prodotti vengono trasformati al di fuori della regione di montagna, può essere indicata solo l'origine delle materie prime ("yogurt da latte di montagna"). Questa ordinanza non ha tuttavia valore per i prodotti provenienti dall'estero e commercializzati in Svizzera. Fonti: www.news.admin.ch/message (de/fr/it), www.sab.ch (de/fr/it) 08.11.2006