La Convenzione delle Alpi in sintesi21/03/2007
Convenzione quadroLe Parti contraenti della Convenzione delle Alpi, cioè Germania, Francia, Italia, Liechtenstein, Monaco, Austria, Svizzera, Slovenia e Unione Europea, "in ottemperanza ai principi della prevenzione, della cooperazione e della responsabilità di chi causa danni ambientali" si impegnano nella Convenzione delle Alpi in una politica globale per la conservazione e la protezione delle Alpi utilizzando le risorse in maniera responsabile e durevole. Esse hanno inoltre convenuto di intensificare la cooperazione transfrontaliera nella regione alpina nonché di ampliarla sul piano geografico e tematico. La ricerca e l’osservazione sistematica devono essere armonizzate. La collaborazione deve essere intensificata anche in campo giuridico, scientifico, economico e tecnico. Si prevede anche la collaborazione con organizzazioni internazionali, governative o non governative, e la regolare informazione dell’opinione pubblica. Per definire gli aspetti particolari della Convenzione quadro sono previsti Protocolli di attuazione relativi a dodici campi. Per tutti i Protocolli è prevista la partecipazione degli enti locali (Länder, province, cantoni ecc.), la collaborazione internazionale, la ricerca e l’osservazione, nonché la formazione e l’informazione. Protocollo Popolazione e cultura
Il Protocollo Popolazione e cultura non esiste ancora. La CIPRA richiede da anni un relativo Protocollo di attuazione. Il 9 novembre 2006 la 9^ Conferenza delle Alpi ha varato ad Alpbach/A una dichiarazione "Popolazione e Cultura" non vincolante giuridicamente. La CIPRA chiede un protocollo "Popolazione e cultura" della Convenzione delle Alpi, 01/06/2000
Protocollo Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile
Devono essere elaborati piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile. Nell’ambito dello sviluppo economico regionale, questi devono assicurare misure atte a garantire opportunità di lavoro adeguate e la disponibilità di beni e servizi necessari allo sviluppo economico, sociale e culturale. Nelle aree rurali i piani e i programmi dovrebbero assicurare terreni adatti all’agricoltura, all’economia forestale e pastorizia e garantire la tutela e il risanamento del territorio di grande valore ecologico e culturale nonché la difesa dai rischi naturali. Nelle aree urbanizzate occorre procedere ad una determinazione equilibrata e misurata delle aree adatte all’urbanizzazione, alla conservazione e gestione di spazi verdi nei centri abitati e di aree suburbane per il tempo libero, ad una limitazione delle seconde abitazioni, alla conservazione delle forme urbanistiche caratteristiche ecc. Devono inoltre essere istituite aree di protezione della natura e del paesaggio, nonché per la tutela dei corsi d’acqua e delle altre risorse naturali vitali. Per quanto riguarda i trasporti, occorre adottare misure atte a migliorare i collegamenti regionali e sovraregionali, a favorire l’uso dei mezzi di trasporto compatibili con l’ambiente e a rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra i diversi mezzi di trasporto, a promuovere il contenimento del traffico e a migliorare l’offerta di trasporto pubblico per la popolazione residente e i turisti. Questo Protocollo affronta inoltre la compatibilità di progetti e misure economiche e finanziarie. Protocollo Salvaguardia della qualità dell’aria
Il Protocollo Salvaguardia della qualità dell’aria non esiste. La salvaguardia della qualità dell’aria, secondo il parere della CIPRA, è un tema non specifico delle Alpi che occorre affrontare a livello internazionale.
Protocollo Difesa del suolo
Il Protocollo prevede che nella delimitazione di aree protette vengano inclusi anche i suoli meritevoli di protezione. Prescrive in via di principio un uso contenuto del terreno e del suolo, nonché un uso contenuto delle risorse minerarie e attività estrattive rispettose del suolo. I suoli nelle zone umide e nelle torbiere devono essere conservati. Viene prescritta la delimitazione e il trattamento delle aree a rischio, in particolare delle aree alpine a rischio d’erosione. Le Parti contraenti si impegnano ad applicare pratiche di coltivazione, pastorizia e silvicoltura idonee e adatte alle condizioni dei rispettivi siti. Per l’immissione di sostanze derivanti dall’impiego di fertilizzanti e fitofarmaci devono essere elaborati ed attuati criteri comuni per una buona pratica tecnica. Anche misure silvicolturali devono essere utilizzate per la difesa del suolo. Devono essere evitati gli effetti negativi causati dalle attività turistiche sul suolo alpino e i terreni già compromessi da usi turistici intensivi devono essere stabilizzati. Si affronta inoltre la questione della limitazione degli apporti di inquinanti, dell’impiego compatibile con l’ambiente di sostanze antisdrucciolo e del problema dei suoli contaminati e delle aree contaminanti dismesse. Protocollo Idroeconomia
Il Protocollo Idroeconomia non esiste. Su questo tema, da lungo tempo la CIPRA richiede un Protocollo e, nell’Anno internazionale dell’Acqua, alla luce dell’inerzia delle Parti contraenti della Convenzione delle Alpi, ne ha elaborato una bozza nelle quattro lingue della Convenzione.
Protocollo Protezione della natura e tutela del paesaggio
Si devone effettuare rapporti approfonditi: lo stato di fatto della protezione della natura e della tutela del paesaggio deve essere regolarmente rappresentato e aggiornato. Si devono stabilire programmi e/o piani, con cui vengono definite le esigenze e le misure ai fini della realizzazione degli obiettivi della protezione della natura e della tutela del paesaggio nel territorio alpino. A partire da ciò e in sintonia con la pianificazione territoriale si intendono perseguire le misure necessarie per assicurare la conservazione e lo sviluppo degli habitat naturali e quasi naturali delle specie animali e vegetali selvatiche, nonché degli altri elementi strutturali del paesaggio naturale. In caso di interventi nella natura e nel paesaggio, si deve assicurare che non si verifichino compromissioni evitabili, mentre le compromissioni inevitabili devono essere compensate mediante misure di protezione della natura e di tutela del paesaggio. Impatti ambientali e compromissioni a danno della natura e del paesaggio devono essere ridotti al minimo. Gli usi di rilevanza territoriale devono avvenire nel rispetto della natura e del paesaggio. Devono inoltre essere adottate tutte le misure idonee a conservare e, in quanto necessario, a ripristinare particolari elementi strutturali, naturali e quasi naturali del paesaggio, biotopi, ecosistemi e paesaggi rurali tradizionali. Le aree protette esistenti, in coerenza con la loro funzione protettiva, devono essere conservate, gestite e, dove necessario, ampliate. Dove possibile devono essere istituite nuove aree protette, per esempio parchi nazionali. Tali aree protette dovrebbero essere collegate in reti nazionali e transfrontaliere. Le specie animali e vegetali autoctone devono essere conservate con la loro diversità specifica e con popolamenti sufficienti, provvedendo, in particolare, ad assicurare gli habitat in una consistenza adeguata. Si deve provvedere alla redazione di liste valide per l’intero territorio alpino delle specie che richiedono misure particolari di protezione, in quanto sono minacciate in modo specifico. È prevista anche la reintroduzione e la diffusione di specie animali e vegetali selvatiche autoctone. Protocollo Agricoltura di montagna
Si prevede qui di incentivare l’agricoltura di montagna. È inoltre necessario tener conto delle condizioni specifiche delle zone montane nell’ambito della pianificazione territoriale, della destinazione delle aree, del riordinamento e del miglioramento fondiario, nel rispetto del paesaggio naturale e rurale. Riveste un ruolo centrale un uso agricolo compatibile con l’ambiente e adatto ai siti. Occorre assicurare la conservazione o il ripristino degli elementi tradizionali del paesaggio rurale (boschi, argini boschivi, siepi, boscaglie, prati umidi, secchi e magri, alpeggi) e la loro coltivazione. Sono inoltre previste misure particolari per la conservazione delle fattorie e degli elementi architettonici rurali tradizionali, nonché per l’ulteriore impiego dei metodi e materiali caratteristici di costruzione. Deve essere favorito l’impiego e la diffusione nelle zone montane di metodi di produzione estensivi, adatti alla natura e caratteristici del luogo, nonché a tutelare e a valorizzare la produzione di prodotti agricoli tipici.L’allevamento, compresi gli animali domestici tradizionali, deve essere mantenuto in modo adatto ai siti, limitato al terreno disponibile ed ecologicamente compatibile. Occorre mantenere le necessarie strutture agricole, pastorizie e forestali e si devono assicurare, in particolare nell’ambito della ricerca e dell’assistenza tecnica, le misure indispensabili per conservare la diversità genetica degli allevamenti e delle colture. Occorre inoltre creare condizioni di commercializzazione favorevoli ai prodotti dell’agricoltura di montagna per aumentare sia la loro vendita in loco, sia la loro competitività nei mercati nazionali e internazionali, adottando tra l’altro marchi di denominazione controllata dell’origine e di garanzia della qualità.Deve anche essere incentivata la silvicoltura adatta alla natura come fonte di reddito complementare. In via di principio è necessario migliorare le condizioni di vita e di lavoro nell’agricoltura di montagna. Protocollo Foreste montane
Questo Protocollo prevede la creazione degli elementi fondamentali necessari alla pianificazione forestale. Devono inoltre essere mantenute le funzioni protettive delle foreste montane, così come la loro funzione economica e le funzioni di carattere sociale ed ecologico. Gli interventi necessari ad assicurare l’accesso devono essere pianificati e realizzati accuratamente, tenendo conto delle esigenze della protezione della natura e del paesaggio. Nel Protocollo "Foreste montane" le Parti contraenti si impegnano a istituire riserve forestali naturali in numero ed estensione sufficienti. Le Parti contraenti si impegnano a creare gli strumenti necessari al finanziamento delle misure di incentivazione e compensazione.
Protocollo Turismo
L’elaborazione e la realizzazione di linee guida, di programmi di sviluppo, di piani settoriali deve assicurare una pianificazione dell’offerta. Le esigenze di tutela della natura e di salvaguardia del paesaggio devono essere inserite negli interventi di incentivazione del turismo; le Parti contraenti si impegnano a incoraggiare, "nella misura del possibile", progetti che rispettino i paesaggi e siano compatibili con l’ambiente. Il Protocollo prevede una ricerca permanente e sistematica della qualità dell’offerta turistica, tenendo conto in particolare delle esigenze ecologiche. Occorre incentivare lo scambio di esperienze e la realizzazione di programmi d’azione comuni, che tendano ad un miglioramento qualitativo. Sono previste anche misure di pianificazione dei flussi turistici. Lo sviluppo turistico deve essere adeguato alle peculiarità dell’ambiente e alle risorse disponibili della località o della regione interessata. Le Parti contraenti si impegnano, sulla base di criteri ecologici, a delimitare zone di preservazione, in cui si rinuncia agli impianti turistici. Per quanto concerne gli impianti di risalita, oltre alle esigenze economiche e inerenti alla sicurezza, occorre attuare una politica che risponda alle esigenze ecologiche e paesaggistiche. Le nuove autorizzazioni e concessioni per impianti di risalita saranno condizionate allo smontaggio e alla rimozione degli impianti di risalita fuori uso e alla rinaturalizzazione dei terreni non più utilizzati. Protocollo Trasporti
Il Protocollo intende assicurare un’evoluzione razionale, sicura e coordinata nel settore dei trasporti nel contesto di una rete di trasporti integrata, coordinata e transfrontaliera. I vettori, i mezzi e i tipi di trasporto devono essere coordinati con l’obiettivo di favorire l’intermodalità. I sistemi e le infrastrutture di trasporto esistenti devono essere sfruttati nel modo migliore e i costi esterni ed infrastrutturali devono essere imputati a coloro che li causano. Gli interventi di assetto del territorio e strutturali devono favorire il trasferimento dei servizi di trasporto di persone e merci su quel vettore che di volta in volta risulti il più rispettoso dell’ambiente, promuovere i sistemi intermodali di trasporto e in generale incentivare una riduzione del volume dei trasporti. Per proteggere le vie di trasporto contro i rischi naturali è necessario realizzare interventi adeguati; nelle aree soggette a particolare impatto dovuto ai trasporti occorre proteggere l’uomo e l’ambiente. Nei trasporti pubblici occorre promuovere l’istituzione e il potenziamento di sistemi di trasporto pubblico ecocompatibili e orientati agli utenti. Le infrastrutture ferroviarie devono essere migliorate tramite la costruzione e lo sviluppo di grandi assi transalpini, inclusi i relativi raccordi e adeguati terminali. È inoltre prevista un‘ulteriore ottimizzazione gestionale e l’ammodernamento della ferrovia. Il trasporto merci a lunga distanza deve essere trasferito su rotaia e la tariffazione per l’utilizzo delle infrastrutture di trasporto deve essere armonizzata. I sistemi di trasporto intermodali devono essere incentivati e le potenzialità della navigazione maggiormente sfruttate. In materia di trasporto su strada si prescrive l’astensione totale e senza eccezioni dalla costruzione di nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino. La costruzione di strade di grande comunicazione per il trasporto intraalpino è possibile solo a determinate condizioni. Anche l’impatto ambientale e acustico prodotto dal traffico aereo deve essere, per quanto possibile, ridotto. Per i collegamenti con le stazioni turistiche va data la precedenza ai trasporti pubblici. È inoltre prevista la creazione e la conservazione di zone a bassa intensità di traffico o vietate al traffico, nonché l’istituzione di località turistiche vietate al traffico e di tutte le misure atte a favorire l’accesso e il soggiorno dei turisti senza automobili. Il Protocollo prescrive la verità dei costi, nel senso dell’applicazione del principio di causalità. Occorre introdurre progressivamente sistemi di tassazione che favoriscano il ricorso ai vettori e ai mezzi di trasporto più rispettosi dell’ambiente. Occorre stabilire ed adottare un monitoraggio sull’offerta e l’utilizzazione delle infrastrutture di trasporto, nonché sugli obiettivi di qualità ambientale, gli standard e gli indicatori. Protocollo Energia
Con questo Protocollo si intende migliorare la compatibilità ambientale dell’utilizzo dell’energia e promuovere prioritariamente il risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia. Sono previste misure quali il miglioramento della coibentazione degli edifici e dell’efficienza dei sistemi di distribuzione del calore, l’ottimizzazione dei rendimenti degli impianti termici di riscaldamento, di ventilazione e di climatizzazione, controlli periodici ed eventualmente riduzione delle emissioni ambientalmente dannose degli impianti termici, il risparmio energetico con ricorso a processi tecnologici avanzati per l’utilizzazione e la trasformazione dell’energia, il calcolo dei costi di riscaldamento e di fornitura di acqua calda in base ai consumi, la progettazione e la promozione di nuovi edifici che adottino tecnologie a basso consumo energetico, la promozione e l’attuazione di piani energetici e climatici comunali/locali. Occorre promuovere ed impiegare in via preferenziale le fonti energetiche rinnovabili. Gli impianti idroelettrici devono garantire la funzionalità ecologica dei corsi d’acqua e l‘integrità paesaggistica, rispettare le portate minime da definire; è inoltre prevista l’adozione di regolamenti mirati alla riduzione delle oscillazioni artificiali del livello delle acque e la garanzia della migrazione della fauna. Possono inoltre essere introdotte misure di sostegno della concorrenzialità di impianti idroelettrici esistenti. Deve essere salvaguardato il regime idrico nelle zone di vincolo idropotabile, nelle aree protette con le loro zone cuscinetto, nelle zone di rispetto e di quiete, nonché in quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico. Per quanto concerne l’energia da combustibili fossili, devono essere utilizzate le migliori tecnologie disponibili. In caso di sostituzione di impianti termici utilizzanti combustibili fossili, si deve verificare l’opportunità di passare ad impianti utilizzanti fonti di energia rinnovabile. Nel trasporto e nella distribuzione di energia è prevista la razionalizzazione e l’ottimizzazione delle infrastrutture esistenti, tenendo conto delle esigenze di tutela ambientale. Si affronta inoltre la questione del ripristino ambientale e dell’ingegneria naturalistica, la valutazione di impatto ambientale e, per i progetti con possibili effetti transfrontalieri, la consultazione preventiva con le Parti contraenti interessate. Protocollo Economia dei rifiuti
Il Protocollo Economia dei rifiuti non esiste. Vige un ampio consenso sul fatto che questo tema non è specificatamente alpino e quindi non richiede un Protocollo. Protocolli integrativiProtocollo MonacoDisciplina il successivo accoglimento del Principato di Monaco nel novero delle Parti contraenti la Convenzione delle Alpi, poiché il Principato di Monaco non era presente al momento dell’elaborazione e della sottoscrizione della Convenzione delle Alpi. Protocollo Composizione delle controversieConsente alle Parti contraenti di presentare contestazioni nei confronti di altre Parti contraenti, ma, come di consuetudine nei trattati tra Stati, non prevede alcuna possibilità di sanzione in caso di violazioni del trattato. |
Convenzione quadro è protocolli
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